Classificazione del rischio sismico delle costruzioni:presentate (finalmente) le Linee Guida
Sono state presentate ieri dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, e dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Massimo Sessa, le “Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni”.
Sicuramente i recenti eventi sismici, accompagnati da una maggiore sensibilizzazione nei confronti della prevenzione antisismica, hanno reso ormai evidente la necessità di conoscere il grado di vulnerabilità sismica delle costruzioni da cui partire per pianificare, anche attraverso valutazioni di tipo economico, gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico.
Detrazione fiscale per interventi antisismici
Le Linee Guida hanno defintivamente chiuso il cerchio in merito al meccanismo della detrazione fiscale, inserito nella Legge di Bilancio 2017, per gli interventi antisismici che, attraverso percentuali di detrazione maggiore, premia quegli interventi che consentiranno il passaggio a classi di rischio sismico inferiore rispetto allo stato attuale dell’edificio.
In particolare è possibile usufruire delle seguenti detrazioni:
- 50% delle spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con un limite massimo di 96.000 Euro
- 70% delle spese sostenute qualora dagli interventi derivi il passaggio ad una classe di rischio inferiore
- 80% delle spese sostenute qualora si ottenga il passaggio a due classi di rischio inferiori
Qualora gli interventi riguardino parti comuni di edifici condominiali le detrazioni spettano nella misura del 75% (una classe di rischio) e del 85 % (due classi di rischio).
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali.
Linee Guida: principali novità
Rispetto al lavoro presentato al SAIE 2016 spicca l’introduzione di 8 classi di Rischio dalla A+ alla G e l’utilizzo di due metodi per la determinazione della classe di appartenenza:
- il metodo convenzionale basato sull’applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle Norme Tecniche utilizzabile sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all’eventuale intervento
- il metodo semplificato indicato per una valutazione speditiva della Classe di Rischio limitatatamente ai soli edifici in muratura
Per la determinazione della Classe di Rischio si fa riferimento a due parametri:
- la Perdita Annuale Media attesa (PAM) che tiene in considerazione le perdite economiche associate ai danni agli elementi, strutturali e non, e riferite al costo di ricostruzione (CR) dell’edificio privo del suo contenuto
- l’Indice di Sicurezza (IS-V) definito come il rapporto tra la capacità (accelerazione di picco al suolo PGA che determina il raggiungimento dello Stato Limite di Salvaguardia della Vita SLV) e la domanda (la PGA che la norma indica, nello specifico sito in cui si trova la costruzione e per lo stesso stato limite, come riferimento per la progettazione di un nuovo edificio)
Linee Guida: la storia
Le Linee Guida emanate ieri hanno alle spalle un percorso lungo e travagliato che ha inizio nel 2013 con l’istituzione (D.M. 17 ottobre 2013) da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di un Gruppo di Studio per la “proposizione di una o più ipotesi normative per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni”. Nel luglio 2013 Ingegneria Sismica Italiana pubblicò un Manifesto in cui veniva ribadita la necessità di “fornire agli utenti uno strumento che consenta di individuare con rapidità la vulnerabilità sismica in caso di compravendita o locazione, o per una ristrutturazione, per una provvisionale e speditiva valutazione del rischio sismico.” Il Gruppo di Lavoro ha presentato la proposta al SAIE 2016, poi parzialmente modificata e confluita nelle Linee Guida Definitive.
Una nuova speranza
L’adozione delle Linee Guida rende naturale il parallelismo nei confronti della classificazione energetica degli edifici. Tralasciando l’evidente similitudine con la suddivisione in classi è importante qui ricordare come l’Attestato di Prestazione Energetica debba anche, obligatoriamente, contenere l’indicazione degli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili consentendo di valutare la convenienza economica di eventuali interventi di riqualificazione energetica
Allo stesso modo le nuove Linee Guida dovranno essere uno strumento nelle mani della Pubblica Amministrazione per la definizione di una graduatoria di priorità di interventi e nelle mani dei privati per l’ottenimento degli incentivi fiscali proporzionati all’incremento del livello di sicurezza raggiunto.
La speranza è che non succeda come accaduto con l’O.P.C.M. 3274/2003.
Tale Ordinanza obbligava “di procedere a verifica […] sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere pubbliche nelle zone sismiche 1 e 2.” (il termine di 5 anni, il 2008, è stato poi successivamente prorogato al 31/12/2010 con l’articolo 20 della Legge n° 31/2008).
Per consentire agli enti locali ed alle Regioni di adempiere a quanto previsto dall’ O.P.C.M. 3274/2003 una nuova Ordinanza, la 3362 del 08/07/2004, istituiva un Fondo destinato al finanziamento delle verifiche tecniche da eseguire sugli edifici esistenti oltre agli interventi di miglioramento o adeguamento.
Una successiva nota di chiarimenti del Dipartimento della Protezione Civile (Prot. n° DPC/SISM/0083283 del 04/11/2010) stabiliva che “I provvedimenti sono necessari e improcrastinabili nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo, ossia carichi permanenti e alle altre azioni di servizio. Più complessa è la situazione che si determina nel momento in cui si manifesti l’inadeguatezza di un opera rispetto alle azioni ambientali (ad esempio i terremoti), non controllabili dall’uomo […]. Per le problematiche connesse non si può pensare di imporre l’obbligatorietà dell’intervento […]. Le decisioni da adottare dovranno essere necessariamente calibrate sulle singole situazioni. Saranno i proprietari o i gestori delle singole opere, siano essi enti pubblici o privati o singoli cittadini, a definire il provvedimento più idoneo, eventualmente individuando uno o più livelli delle azioni, commisurati alla vita nominale restante e alla classe d’uso.”
Gli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia dal 24 agosto in poi hanno reso evidente che nulla (ad eccezione di qualche caso sporadico) è stato fatto in materia di prevenzione antisismica.
La speranza è che questo consistente corpus normativo (che si concluderà con l’entrata in vigore delle NTC2016) non venga dimenticato in qualche cassetto ma che riesca a trovare applicazione per evitare che negli anni a seguire si possa ripetere quello che è accaduto nel Centro Italia.