Detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie

Cos’è

È ormai noto come sia stata prorogata a tutto il 2016 la detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie. La detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art.16-bis del D.P.R. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal D.L. n° 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef. L’ammontare della detrazione è pari al 36% delle spese sostenute con un limite di 48.000 €. La misura della detrazione (con provvedimenti successivi) è stata successivamente elevata al 50% con un limite a 96.000 € di importo massimo di spesa ammissibile.

La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo e non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta. Ciò significa che se, ad esempio, la mia quota detraibile è di 1.200,00 € e l’Irpef nell’anno in questione ammonta a 1.000,00 €, i 200,00 € residui non possono essere recuperati in alcun modo.

Dal 1° gennaio 2017 la detrazione tornerà (salvo nuove proroghe) alla misura originaria del 36% con il limite di 48.000 €.

 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata a marzo 2016 della guida all’incentivo.

Principali novità

Le principali novità sono la detrazione del 65 %  per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni (abitazione principale o attività produttive) che si trovano in zone sismiche classificate ad alta pericolosità e la detrazione Irpef per acquisti di immobili ristrutturati.

In qesto ultimo caso la detrazione per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati (anch’essa elevata al 50 %) sarà calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25 % del prezzo di vendita o di assegnazione del’abitazione.

Interventi ammessi

Le principali tipologie di interventi per cui spetta la detrazione sono:

  • manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (vd. Lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del D.P.R. 380/2001) effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

N.B. la manutenzione ordinaria accede alle detrazioni solo per interventi su parti comuni di edifici residenziali.

  • ricostruzione o  ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate in precedenza a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  • conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (impianto fotovoltaico domestico).
  • adozione di misure antisismiche sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Nel caso in cui l’immobile ricada in zone sismiche ad alta pericolosità (1 e 2 secondo l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003) la detrazione è elevata al 65 %.

Per tutti gli altri interventi previsti vi invito a consultare la guida all’incentivo.

Come accedere all’incentivo

Per richiedere la detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile o eventualmente gli estremi di registrazione dell’atto. Il contribuente dovrà essere in possesso di:

  • Domanda di accatastamento
  • Ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Ici-Imu)
  • Abilitazioni amministrative

Non è più necessaria la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara nè l’indicazione del costo della manodopera nella fattura dei lavori.

I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario o postale e, cosa fondamentale, dovranno essere ben esplicitate la causale del versamento con riferimento alla norma (art. 16-bis del DPR 917/86), il codice fiscale del beneficiario ed il codice fiscale/P. Iva del beneficiario del pagamento.

Non è contemplata la CUMULABILITÀ con l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico (detrazione del 65 %).