Super ecobonus 110: c’è bisogno di chiarezza

Il superbonus 110 è un argomento complesso e per questo ho preferito suddividerlo nelle due macrocategorie principali del super ecobonus 110 e del super sismabonus 110, al solo scopo di rendere la trattazione più discorsiva e meno articolata.

In questo articolo ci occuperemo del super ecobonus 110 analizzandone gli aspetti principali, i requisiti e gli adempimenti.

Superbonus: le aspettative

Il superbonus introdotto dall’art. 119 del Decreto Rilancio, nei giorni successivi alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 128 del 19/05/2020), ha generato da un lato una sorta di euforia da parte dei proprietari allettati dalla possibilità di “fare senza pagare”, dall’altro lato la curiosità, accompagnata spesso da una buona dose di scetticismo, da parte di tecnici, imprese ed operatori del settore.

Per quello che mi riguarda io sono allo stesso tempo euforico, perché ogni provvedimento che ha in sé il tema della prevenzione è un buon provvedimento, curioso, di vedere se questa spinta sull’acceleratore delle detrazioni fiscali darà nuovo impulso al mondo dell’edilizia, scettico, perché sono comunque presenti delle criticità che ne potrebbero rallentare l’applicabilità o diminuirne l’efficacia.

Il provvedimento (stiamo parlando degli articoli 119 e 121 del DL 34/2020) risulta particolarmente complesso soprattutto perché in soli due articoli vengono sostanzialmente compressi oltre 20 anni di normative, chiarimenti, circolari sul tema degli incentivi fiscali nell’edilizia.

Cerchiamo di fare un punto della situazione e chiarire quali sono gli interventi che danno il diritto al super ecobonus 110.

Super ecobonus 110: regole generali

Indipendentemente dal tipo di intervento che si va ad eseguire ci sono alcune regole generali valide in ogni circostanza:

  • La detrazione deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo;
  • Le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. A questo proposito è necessario fare una piccola precisazione. Il comma 1) all’art 119 non parla di data di inizio lavori o di avvio del procedimento, ma solo di “spese documentate e rimaste a carico del contribuente”. Quel “rimaste a carico del contribuente” lascia supporre che si possa usufruire del beneficio anche per lavori iniziati precedentemente a quella data ma per cui i pagamenti (anche residui) vengono necessariamente effettuati dal 01/07/2020 al 31/12/2021.

Il super ecobonus si applica agli interventi effettuati:

  • dai condomìni
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari limitatamente alle abitazioni principali
  • dagli Istituti autonomi case popolari
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Super ecobonus 110: gli interventi ammessi alla detrazione

Gli interventi di riqualificazione energetica ammessi al beneficio della detrazione fiscale sono individuati all’articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006:

  • Riqualificazione energetica degli edifici esistenti (comma 344)

Leggi per approfondire “Ecobonus: riqualificazione energetica degli edifici”

  • Interventi sugli involucri degli edifici (comma 345)

Leggi per approfondire “Ecobonus: interventi sull’involucro degli edifici”

Leggi per approfondire “Sostituzione serramenti e infissi: i benefici fiscali previsti”

  • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346)
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347)

Il super ecobonus 110 è applicabile a ciascuno degli interventi sopra riportati e ciascuno con il proprio limite di spesa, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei seguenti interventi:

  1. Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. Il limite di spesa è di 60.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio ed i materiali devono rispettare i Criteri Minimi Ambientali.
  2. Sostituzione, sulle parti comuni degli edifici, degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A) a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di microcogenerazione. Il limite di spesa è di 30.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
  3. Sostituzione, sugli edifici unifamiliari, degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A) a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di microcogenerazione. Il limite di spesa è di 30.000 euro.

Questi tre interventi, che potremmo definire trainanti, accedono al super ecobonus 110 anche in maniera autonoma.

Super ecobonus 110: le condizioni tecniche da rispettare

L’accesso al beneficio fiscale è subordinato al rispetto di alcuni parametri di natura sia tecnica che amministrativa.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici gli interventi devono rispettare i criteri previsti al D.M. 26/06/2015 (Decreto Requisiti Minimi). Il Decreto, in particolare, suddivide gli interventi influenti dal punto di vista termico sugli edifici esistenti in tre categorie:

  1. ristrutturazioni importanti di primo livello
  2. ristrutturazioni importanti di secondo livello
  3. riqualificazioni energetiche

Leggi anche “Bonus Facciate: il limite dl 10% dell’intonaco spiegato bene”

Questo significa che ogni intervento “influente dal punto di vista termico” è obbligato al rispetto dei requisiti prestazionali indicati nel Decreto.

Tali requisiti sono differenziati a seconda che l’intervento si configuri come ristrutturazione importante o semplice riqualificazione energetica.

Per gli interventi sugli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica “il valore della trasmittanza termica U per le strutture opache verticali delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno e verso locali non climatizzati, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 1 dell’Appendice B”.

trasmittanza
Trasmittanza termica U massima delle strutture opache verticali

Nel caso l’intervento sull’intonaco interessi una superficie maggiore del 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (intervento trainante) si configura come ristrutturazione importante di 2° livello.

In questo caso, per la porzione di involucro interessata ai lavori, oltre al rispetto dei valori di trasmittanza previsti per la riqualificazione energetica, si dovrà verificare “che il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente H’T, determinato per l’intera porzione dell’involucro oggetto dell’intervento (parete verticale, copertura, solaio, serramenti, ecc.), comprensiva di tutti i componenti, su cui si è intervenuti, risulti inferiore al pertinente valore limite riportato alla quarta riga, della Tabella 10, dell’Appendice A, per tutte le categorie di edifici”.

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Coefficiente globale di scambio termico
Valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico

Tuttavia, per poter accedere al super ecobonus 110 non è sufficiente il solo rispetto dei requisiti previsti dal Decreto

È necessario, infatti, che vengano rispettati i requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del D.L. 63/2013. Si tratta sostanzialmente degli stessi requisiti che danno oggi diritto all’ecobonus.

Ad esempio, supponendo di voler effettuare un intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali (ad esempio un cappotto termico) è necessario che vengano rispettati i limiti di trasmittanza termica riportati alla tabella 2 del DM 11 marzo 2008 come modificato dal DM 26 gennaio 2010.

limite trasmittanza ecobonus

Possiamo quindi affermare che il rispetto dei limiti imposti dal Decreto Requisiti Minimi consente di effettuare un intervento “conforme” dal punto di vista normativo mentre il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del D.L. 63/2013 permette di accedere alla detrazione del 110% del super ecobonus.

La seconda condizione imposta dal Decreto Rilancio è che gli interventi nel loro complesso ed eseguiti anche congiuntamente all’installazione di impianti fotovoltaici (commi 5 e 6) assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Questo requisito deve essere dimostrato mediante l’Attestato di Prestazione Energetica.

Leggi anche: “Attestato di Prestazione Energetica: la guida definitiva”

Spetterà al tecnico incaricato asseverare il rispetto dei requisiti minimi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa all’ENEA secondo modalità di trasmissione, comunque telematiche, che saranno definite nei prossimi giorni.

Super ecobonus 110: le condizioni amministrative da rispettare

L’art. 121 del Decreto Rilancio stabilisce che i soggetti che intendono usufruire del super ecobonus possono optare, oltre all’utilizzo diretto della detrazione:

  • per uno sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • per la trasformazione del l’importo in credito d’imposta con la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

Nel caso si voglia optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito il contribuente deve ottenere un “visto di conformità” dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Rimaniamo in attesa delle modalità attuative che saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio.