Sisma centro Italia: nuove procedure per le verifiche di agibilità
Verifiche di agibilità: tutti i tecnici potranno farle
Sono in corso di pubblicazione due importanti Ordinanze, rispettivamente la 10/2016 del Presidente del Consiglio dei Ministri e la 422/2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile. Viene sancito, infatti, un cambio di procedura che possa rendere più snelle le fasi di verifica di agibilità degli edifici.
Ricordiamo che la procedura precedente prevedeva che tali verifiche potessero essere effettuate solo da tecnici abilitati. Pertanto un primo sopralluogo produceva la scheda FAST con l’esito di agibilità o non utilizzabilità dell’edificio; successivamente gli edifici non utilizzabili erano soggetti ad un secondo sopralluogo, svolto da tecnici abilitati, che produceva la scheda AeDES con l’esito di inagibilità.
La decisione di sospendere la procedura attualmente in vigore è stata presa, d’intesa con le quattro Regioni coinvolte, a seguito del notevole aumento delle richieste di sopralluogo di agibilità giunte dopo gli eventi del 26 e del 30 ottobre scorsi, richieste che, se venisse mantenuta la procedura definita dopo il terremoto del 24 agosto, non sarebbe possibile soddisfare in tempi ragionevolmente brevi con le squadre a oggi a disposizione della Dicomac e delle Regioni.
La nuova procedura
La novità della nuova procedura sta nel fatto che tutti i tecnici iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all’esercizio della professione con competenze di tipo tecnico e strutturale potranno occuparsi della compilazione delle schede AeDES.
I tecnici dovranno redigere e consegnare agli Uffici Speciali della Ricostruzione le perizie giurate relative alle schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell’edificio da parte dei Comuni.
Insieme alla scheda AeDES i professionisti dovranno allegare un’esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza iniziata il 24 agosto 2016.