Sisma Bonus: le proposte di modifica

Il 17 ottobre scorso ISI (Ingegneria Sisismica Italiana) organizzazione tecnico-scientifica che ha per missione quella di diffondere la cultura della riduzione del rischio sismico, ha pubblicato una serie di proposte al Governo su come stabilizzare e completare, con la Legge di Stabilità del prossimo anno, il quadro delle agevolazioni fiscali per l’adeguamento sismico degli edifici (Sisma Bonus).

Il manifesto pubblicato è particolarmente interessante ed offre lo spunto per alcune riflessioni. Per chi non lo avesse letto questo è il comunicato stampa.

Sisma Bonus – Demolizione e ricostruzione

Come visto in precedenti articoli  l’estensione del  beneficio fiscale per interventi di messa in sicurezza antisismica attraverso la demolizione e ricostruzione rappresenta sicuramente un aspetto spinoso.

 

Ulteriori approfondimenti potete trovarli nel mio libro “Classificazione della Vulnerabilità sismica e Sismabonus” pubblicato da Maggioli.

Al primo posto tra le proposte pubblicate troviamo, infatti:

Estensione delle detrazioni previste dall’art.16 comma 1-septies  del D.L.n.63/2013 agli interventi realizzati in comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3

Ricordo che l’art. 16 comma 1 – septies del D.L. 63/2013 introdotto dalla cosiddetta “manovrina” ( legge di conversione del DL 50/2017) estende le detrazioni economiche previste agli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione dell’immobile, però limitatamente ad interventi realizzati nei comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1, ai sensi della O.P.C.M. 3519/06. Dette detrazioni spettano all’acquirente nella rispettiva misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Se da un lato la ratio normativa sembrerebbe orientarsi verso l’applicazione del Sisma Bonus anche agli interventi di demolizione e ricostruzione dall’altro l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha stabilito che gli interventi che danno diritto alla detrazione Irpef sulle spese per il recupero edilizio agli edifici finalizzati all’adozione di misure antisismiche (art.16-bis, comma 1, lettera i, Tuir) non spettano in caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio preesistente ma solo intervenendo sul consolidamento dell’edificio esistente.

La proposta di Ingegneria Sismica Italiana, seppur comunque valida e meritevole di apprezzamento, a mio parere è incompleta. Vengono totalmente ignorati, infatti, gli interventi di demolizione e ricostruzione di iniziativa privata.

Se le regole esistono devono essere valide allo stesso modo per tutti.

Non si capisce perché lo stesso intervento debba essere agevolato se realizzato da una Impresa mentre viene escluso dal beneficio se a realizzarlo è un privato.

Se l’obiettivo finale è quello della prevenzione e del consolidamento di un patrimonio immobiliare caratterizzato da una elevatissima vulnerabilità, l’intervento di demolizione e ricostruzione non può essere escluso dal beneficio fiscale sia che ad attuarlo sia una Impresa sia che si tratti di un privato.

Sisma Bonus – Cessione del credito

Tra gli aspetti più importanti del Sisma Bonus troviamo sicuramente la cessione del credito. La proposta di ISI è questa:

Estensione della cessione credito d’imposta di cui all’art.16 comma 1-quinquies del D.L. 63 anche agli interventi eseguiti sulle singole unità abitative o destinate ad uso produttivo

La cessione del credito, ad oggi riservata ai condomini, consente ai beneficiari di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche. La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta, nonché i cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni.

Tra tutte le agevolazioni previste dal Sisma Bonus quella della cessione del credito è sicuramente una delle più innovative.

Cerchiamo di capirne il potenziale con un semplice esempio.

Supponiamo di voler realizzare degli interventi di messa in sicurezza antisismica sul nostro fabbricato. Poiché il Sisma Bonus è fondamentalmente una detrazione fiscale è bene considerare sempre il proprio reddito e la propria capienza IRPEF.

Consideriamo un reddito medio da lavoro dipendente pari a 25.900,00 euro a cui corrisponde un’imposta IRPEF lorda di 6.393,00 euro. L’unica detrazione è quella per lavoro dipendente pari a 1.073,00 euro.

Valutiamo tre differenti tipologie di intervento:

  1. Rinforzo locale senza passaggio di classe di rischio

    Spesa sostenuta: 30.000 euro

    Percentuale di detrazione: 50 %

    Detrazione fiscale spettante: 15.000,00 euro

    Rata annuale (per 5 anni): 3.000,00 euro

    Imposta IRPEF netta (6.393,00 – 1.073,00 – 3.000,00) = 2.320,00

    In questo caso c’è la capienza IRPEF necessaria per detrarre tutto il Sisma Bonus

  2. Miglioramento sismico con riduzione di una classe di rischio

    Spesa sostenuta: 40.000 euro

    Percentuale di detrazione: 70 %

    Detrazione fiscale spettante: 28.000,00 euro

    Rata annuale (per 5 anni): 5.600,00 euro

    Imposta IRPEF netta (6.393,00 – 1.073,00 – 5.600,00) = – 280,00

    L’eccedenza pari a 280,00 non può essere rimborsata né portata a credito MA VIENE PERSA

  3. Miglioramento sismico con riduzione di due classi di rischio

    Spesa sostenuta: 40.000 euro

    Percentuale di detrazione: 80 %

    Detrazione fiscale spettante: 32.000,00 euro

    Rata annuale (per 5 anni): 6.400,00 euro

    Imposta IRPEF netta (6.393,00 – 1.073,00 – 6.400,00) = – 1.080,00

    L’eccedenza questa volta  pari a 1.080,00 non può essere rimborsata né portata a credito MA VIENE PERSA

Come si può vedere dalla tabella che riassume gli esempi proposti in precedenza risulta subito evidente come

AD UN AUMENTO DI SICUREZZA IN TERMINI DI VULNERABILITÀ DEL FABBRICATO NON CORRISPONDE PROPORZIONALMENTE UN AUMENTO DEL BENEFICIO ECONOMICO 

Si tratta sicuramente di un forte limite del Sisma Bonus che, legato al reddito del beneficiario, può determinare un beneficio reale anche di gran lunga inferiore a quello stimato.

Appare quindi evidente come la cessione del credito estesa a tutti i soggetti possa rendere il Sisma Bonus uno strumento realmente efficace di prevenzione sul patrimonio immobiliare italiano.