APE: compiti e obblighi del professionista
Fasi preliminari
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha approvato nella seduta del 24 febbraio scorso, in conformità alle linea guida nazionali, così come adeguate dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015, un documento in cui vengono evidenziati i compiti e gli obblighi del professionista all’atto della predisposizione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Al di là che si tratti di edifici nuovi o esistenti il CNI concentra l’attenzione in particolar modo sulle fasi preliminari che devono essere svolte:
- attraverso un’accurata analisi dei dati progettuali, controlli in cantiere e verifica finale con l’eventuale utilizzo di tecniche strumentali in caso di edifici nuovi o ristrutturazioni importanti;
- in caso di edifici esistenti attraverso almeno un sopralluogo accurato volto ad acquisire tutte le informazioni necessarie in merito alle strutture opache e trasparenti oltre agli impianti esistenti e la raccolta di tutta la documentazione tecnica, compresa eventuale diagnosi energetica dell’edificio e Attestato di Qualificazione Energetica (A.Q.E.) redatti da tecnici abilitati ed in corso di validità.
Obblighi principali
Tra gli obblighi del certificatore ricordiamo:
- informare il committente in merito alle opzioni consentite per accedere al servizio in termini di qualità e costo ed in particolare l’obbligo del sopralluogo e l’eventuale necessità di prove supplementari;
- conservare tutta la documentazione acquisita, che costituisce parte integrante dell’APE, per essere messa a disposizione in caso di successive verifiche;
- consegnare l’APE al richiedente entro quindici giorni, fatte salve le diverse richieste delle normative regionali, successivi alla trasmissione della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.
Nel caso di nuova costruzione o di ristrutturazioni importanti, la nomina del soggetto certificatore deve avvenire prima dell’inizio dei lavori e deve essere dichiarata nella relazione tecnica ex art. 28 legge 10/91.
I calcoli energetici dovranno essere sviluppati secondo normativa nazionale (UNI/TS 11300) e/o regionale.
All’interno dell’Attestato dovranno essere riportate le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente più vantaggiosi.
La puntualizzazione del CNI risulta particolarmente interessante, non tanto perché fornisce l’elenco delle attività da svolgere, ma soprattutto perché svela una realtà piuttosto preoccupante.
Se un organo fondamentale per la nostra professione come il CNI esprime la necessità di puntualizzare che per la redazione di un documento ufficiale su un immobile è necessario andarlo a vedere almeno una volta, significa che il modo in cui dimostriamo di svolgere la nostra professione, almeno in termini di qualità ed almeno nella stragrande maggioranza dei casi, non è quello più giusto.
È come il medico che invece di visitare il paziente fa la diagnosi per telefono; voi vi fidereste?
Tariffe professionali
È proprio di questi giorni la notizia che il Presidente del CNI, Armando Zambrano, abbia intenzione di richiedere al Governo la reintroduzione delle tariffe professionali.
Spero che alla fine dell’articolo sia ormai chiaro come tale manovra non potrà che portare vantaggi a tutte e due le parti; indubbiamente al progettista, che vedrà giustamente riconosciuta “una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro” ma anche al committente che vedrà soddisfatte appieno le proprie richieste in termini di qualità ed entità della prestazione.